Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' concessa l'esenzione dei dazi doganali per la importazione del pesce comunque conservato (Dazio doganale, n. 423 B), qualora la cattura del pesce medesimo e la sua lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi di bandiera italiana.
tolto: Nel primo quinquennio, dalla promulgazione della presente legge, potra' essere concessa la esenzione del dazio doganale per l'importazione di reti da pesca.
tolto: I redditi delle imprese nazionali di pesca, sino al 10 per cento, sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da ogni altra imposta su i redditi industriali, per 10 anni dalla data della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art2 · fonte del testo