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[1]Chiunque voglia esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche e private allo scopo di vendere il prodotto o di cederlo ad altri, previo compenso di qualsiasi natura, o la eserciti per conto di terzi traendone rimunerazione di qualsiasi genere, e' considerato, agli effetti delle presente legge, pescatore di mestiere, e deve essere iscritto nell' apposito registro che sara' istituito presso la prefettura e le sottoprefetture, nella cui giurisdizione trovasi la localita' in cui egli ha il domicilio.
[2]Allo stesso obbligo va soggetto chi, pur non facendo dell'esercizio della pesca la sua abituale professione, e non venda o comunque non ceda il prodotto della pesca, voglia esercitare con qualsiasi attrezzo, con barche o dalle rive, la pesca nelle acque pubbliche o in quelle private comunicanti con le prime.
[3]A tale scopo le prefetture e sottoprefetture terranno un registro pei pescatori di professione ed uno pei dilettanti.
[4]Avvenuta la iscrizione, e' fatto obbligo ai prefetti e sottoprefetti di rilasciare ai richiedenti, a loro spese, un libretto con la licenza di pesca, con l'indicazione se pescatore di mestiere o dilettante. Nell'esercizio della pesca, tutti dovranno essere muniti della propria licenza di pesca.
[5]La licenza di pesca avra' la durata dell'anno solare in qualunque momento essa venga rilasciata.
[6]La tassa per la licenza dei pescatori di mestiere e' di L. 10; per i pescatori dilettanti L. 20. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 maggio 1925, n. 1140, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La tassa di licenza a carico dei pescatori dilettanti, per la pesca fluviale e lacuale (art. 20 della legge 24 marzo 1921, n. 312 e n. 20, lettera b) cap. IV della tabella A annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279) e' aumentata di L. 5".
Testo in vigore dal 11 luglio 1925 al 22 dicembre 2008
