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[1]Le disposizioni dei titoli 3 e 4 della presente legge sono estese ai pescatori che esercitino la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

[2]Il titolo 5 si applica anche per le acque pubbliche e per quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.

[3]Le funzioni che per la pesca marittima sono affidate ai capitani di porto, per quella delle acque lacuali e fluviali spettano ai prefetti o sottoprefetti di ciascuna provincia.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art21 · fonte del testo