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[1]L'art. 22 e' cosi' modificato:
[2]«Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorita' giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora noi sia recidivo, puo' far domanda al capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al prefetto o sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, ((previo deposito)) di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.
[3]((Eseguito il deposito, il capitano di porto od il prefetto richiamera' gli atti dall'autorita' giudiziaria, e, stabilito l'ammontare della pena pecuniaria, provvedera' al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro»)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
