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[1]L'art. 22 e' cosi' modificato:
[2]«Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorita' giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora noi sia recidivo, puo' far domanda al capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al prefetto o sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo il pagamento di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.
[3]Il capitano di porto o il prefetto richiedera' in questo caso gli atti all'autorita' giudiziaria e notifichera' a quest'ultima la avvenuta obiezione da parte del contravventore».
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
