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[1]Al corpo delle guardie forestali del Ministero dell'agricoltura verranno aggiunti 40 posti di ruolo per la sorveglianza delle acque interne e servizi sussidiari. Detti agenti, che piglieranno il nome di guardiapesca, saranno messi a disposizione dell'Ispettorato superiore della pesca e distaccati percio' nelle localita' piu' opportune, sotto la diretta dipendenza di quattro capi.
[2]Per la polizia delle acque nei riguardi dei regolamenti della pesca, verra' messa a disposizione dell'ispettore una squadra di dieci agenti investigatori. Essi verranno reclutati, con norme da stabilirsi nel regolamento, tra i marescialli pensionati della Regia marina o della guardia di finanza di mare e potranno imbarcare su natanti messi a disposizione delle Regie capitanerie di porto o della R. marina.
[3]La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa e' affidata anche ai Reali carabinieri, alle guardie forestali, alle Regie guardie, alle guardie di finanza, al personale delle capitanerie di porto, a quello dei semafori e stazioni radiotelegrafiche della R. Marina, agli agenti sanitari e dei mercati alle guardie daziarie e municipali.
[4]A coloro che hanno elevata la contravvenzione sara' devoluta la meta' dell'importo della pena pecuniaria, alla quale vengono condannati i contravventori.
[5]Sara' concessa liberta' di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai direttori dei Regi laboratori biologici che si occupano di questioni attinenti alla pesca.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928
