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[1]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 DICEMBRE 1928, N. 2940)). ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 DICEMBRE 1928, N. 2940)).
[2]La sorveglianza sulla pesca e sulla vendita dei prodotti di essa e' affidata anche ai Reali carabinieri, alle guardie forestali, alle Regie guardie, alle guardie di finanza, al personale delle capitanerie di porto, a quello dei semafori e stazioni radiotelegrafiche della R. Marina, agli agenti sanitari e dei mercati alle guardie daziarie e municipali.
[3]A coloro che hanno elevata la contravvenzione sara' devoluta la meta' dell'importo della pena pecuniaria, alla quale vengono condannati i contravventori.
[4]Sara' concessa liberta' di pesca ad esclusivo scopo di indagine scientifica anche durante i divieti e con qualunque mezzo ai direttori dei Regi laboratori biologici che si occupano di questioni attinenti alla pesca.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
