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[1]Le Regie stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Regi stabilimenti ittiogenici, giusta l'art. 33 della presente legge.
[2]Entro sei mesi dalla data della presente legge il Governo del Re dovra':
- a)coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, 11 luglio 1904, n. 378, e coi decreti 29 aprile 1917, n. 698, 14 febbraio 1918, n. 386, 18 agosto 1918, n. 1377, e 2 ottobre 1919, n. 1794, e con ogni altra disposizione legislativa concernente la pesca, anche nei riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giulia e nelle colonie;
- b)emanare i regolamenti occorrenti per l'applicazione del testo unico predetto.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 marzo 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Micheli Facta.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 18 dicembre 1921
