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[1]Le Regie stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Regi stabilimenti ittiogenici, giusta l'art. 33 della presente legge.
[2]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 20 NOVEMBRE 1927, N. 2525, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 6 DICEMBRE 1928, N. 2940)).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 marzo 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Micheli Facta.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Fera.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 ottobre 1921, n. 1604, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di mesi sei nell'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per emanare i regolamenti occorrenti, per l'applicazione del testo unico, e' prorogato di un anno".
Il Regio D.L. 7 giugno 1923, n. 1450, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923".
Il Regio D.L. 20 marzo 1924, n. 635, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 42 della predetta legge, pel coordinamento in testo unico delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate, e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadra' sei mesi dopo che sara' emanato il nuovo Codice per la marina mercantile".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
