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[1]Le Regie stazioni di piscicoltura verranno trasformate in Regi stabilimenti ittiogenici, giusta l'art. 33 della presente legge.
[2]Entro sei mesi dalla data della presente legge il Governo del Re dovra':
- a)coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 4 marzo 1877, n. 3706, 11 luglio 1904, n. 378, e coi decreti 29 aprile 1917, n. 698, 14 febbraio 1918, n. 386, 18 agosto 1918, n. 1377, e 2 ottobre 1919, n. 1794, e con ogni altra disposizione legislativa concernente la pesca, anche nei riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giulia e nelle colonie;
- b)emanare i regolamenti occorrenti per l'applicazione del testo unico predetto. 1 3
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 marzo 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Micheli Facta.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Fera.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 ottobre 1921, n. 1604, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di mesi sei nell'art. 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per emanare i regolamenti occorrenti, per l'applicazione del testo unico, e' prorogato di un anno".
Il Regio D.L. 7 giugno 1923, n. 1450, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923".
Testo in vigore dal 1 agosto 1923 al 28 maggio 1924
