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[1]A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, e' concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

[2]per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4.99, L. 120;

[3]per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;

[4]per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L.10.999, L. 160;

[5]per coloro, che sono provvisti di stipendio da, L. 11,000 a L.13.999, 180;

[6]per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 11.000 in poi, L 200.

[7]La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 363 e 355, e neppure al personale operaio.

[8]Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

[9]1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;

[10]2° agenti investigativi.

[11]L'assegno, di cui sopra, e' determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:

[12]Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;

[13]Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L 50.

[14]Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, L. 40.

[15]Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40.

[16]Personale di manutenzione e di fatica, di qui all'art. 101, L. 40.

[17]Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L 30.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 1 luglio 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art14 · fonte del testo