Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1923 al 2 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 16 marzo 1923
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Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 16 marzo 1923
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1922 al 16 marzo 1923.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 339
Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 339 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, spetta, con la decorrenza ivi stabilita, anche agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle Nuove Provincie, gia' assimilati con decreto Reale 16 giugno 1921, n. 1017".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art14 · fonte del testo