Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1922 al 16 marzo 1923. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
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Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
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7 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922. 292 parole tolte, 9 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, e' concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:
tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4.99, L. 120;
tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;
tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L.10.999, L. 160;
tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da, L. 11,000 a L.13.999, 180;
tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 11.000 in poi, L 200.
tolto: La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 363 e 355, e neppure al personale operaio.
tolto: Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:
tolto: 1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;
tolto: 2° agenti investigativi.
tolto: L'assegno, di cui sopra, e' determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:
tolto: Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;
tolto: Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L 50.
tolto: Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, L. 40.
tolto: Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40.
tolto: Personale di manutenzione e di fatica, di qui all'art. 101, L. 40.
tolto: Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L 30.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art14 · fonte del testo