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Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922. 292 parole tolte, 9 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, e' concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4.99, L. 120;

tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;

tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L.10.999, L. 160;

tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da, L. 11,000 a L.13.999, 180;

tolto: per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 11.000 in poi, L 200.

tolto: La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 363 e 355, e neppure al personale operaio.

tolto: Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;

tolto: 2° agenti investigativi.

tolto: L'assegno, di cui sopra, e' determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:

tolto: Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;

tolto: Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L 50.

tolto: Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, L. 40.

tolto: Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40.

tolto: Personale di manutenzione e di fatica, di qui all'art. 101, L. 40.

tolto: Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L 30.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art14 · fonte del testo