Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1924 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 2 marzo 1924
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Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 2 marzo 1924
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7 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1923 al 2 marzo 1924.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Regio Decreto 20 dicembre 1923, n. 3188
Il Regio Decreto 20 dicembre 1923, n. 3188 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Il conferimento delle cento lire mensili da corrispondere [...] per quanto' si riferisce a personale non in ruolo, deve intendersi limitato al personale avventizio od assimilato ad avventizio, direttamente dipendente dalla Amministrazione e che avesse maturato il titolo a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto del 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni anteriormente alla legge 13 agosto 1921, n. 1080. [...] Restano del pari, cosi' limitati, i compensi di cui allo art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art14 · fonte del testo