Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1]A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino all'attuazione della presente legge, e' concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

[2]per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4.99, L. 120;

[3]per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;

[4]per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L.10.999, L. 160;

[5]per coloro, che sono provvisti di stipendio da, L. 11,000 a L.13.999, 180;

[6]per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 11.000 in poi, L 200.

[7]La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 363 e 355, e neppure al personale operaio.

[8]Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

[9]1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;

[10]2° agenti investigativi.

[11]L'assegno, di cui sopra, e' determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:

[12]Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;

[13]Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L 50.

[14]Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, L. 40.

[15]Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40.

[16]Personale di manutenzione e di fatica, di qui all'art. 101, L. 40.

[17]Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L 30.

[18]2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 13 luglio 1922, n. 938, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; quelle del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col R. decreto 4 giugno 1922, n. 716, e quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355, sono prorogate a tutto il mese di luglio 1922".

L. 22 agosto 1922, n. 1169

3

La L. 22 agosto 1922, n. 1169 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il Governo del Re pubblichera', entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921, con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli eletti del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'art. 14 predetto, escluse le indennita' di carica, di funzioni o gli altri speciali trattamenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e' prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispettive".

Testo in vigore dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1922 al 1 settembre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 agosto 1922, n. 1169

    La L. 22 agosto 1922, n. 1169 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il Governo del Re pubblichera', entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921, con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli eletti del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'art. 14 predetto, escluse le indennita' di carica, di funzioni o gli altri speciali trattamenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'assegno temporaneo mensile di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e' prorogato, per il personale provvisto di stipendio, fino all'attuazione delle relative nuove tabelle degli stipendi, e per il personale rimanente fino ai provvedimenti che ne regolino le competenze rispettive".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art14 · fonte del testo