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[1]Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme della presente legge la immissione sul mercato delle sostanze e dei preparati pericolosi e' soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte dei Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale e dei dipendenti organi periferici competenti per materia ai sensi delle leggi vigenti, nonche' da parte delle regioni, province e comuni o loro consorzi tramite i rispettivi uffici o organi sanitari.
[2]A tal fine l'autorita' competente puo' procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei propri organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni immessi sul mercato. Essa puo', altresi', procedere nei casi di constatata infrazione alle norme della presente legge, al sequestro in via amministrativa delle merci e disporre che esse siano custodite nello stesso luogo ove si trovano o in altro luogo idoneo a spese del trasgressore. Ove lo ritenga possibile, su richiesta della ditta interessata, puo' consentire il dissequestro delle merci previo adeguamento, entro un congruo termine, alle disposizioni della presente legge degli imballaggi e delle etichette delle sostanze e dei preparati pericolosi sequestrati.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998
