Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998 n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998 n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
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3 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1981 al 2 settembre 1998. 227 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato. Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:
tolto: a) ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;
tolto: b) al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
tolto: c) alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;
tolto: d) alle sostanze che si presentano sotto forma di residui, intendendosi come tali le sostanze di cui il detentore si disfi od abbia l'obbligo di disfarsi;
tolto: e) alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione. Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unita' produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potra' stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998 N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art1 · fonte del testo