Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998. 504 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: Agli effetti della presente legge si intendono per: Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato. Ambiente: acqua, aria e suolo nonche' i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente; Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze; Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:

tolto: a) esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;

tolto: b) comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

tolto: c) facilmente infiammabili: che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' inferiore a 21 gradi C, ovvero: che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero: che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;

tolto: d) infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' tra i 21 gradi C e 55 gradi C;

tolto: e) tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

tolto: f) nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita' limitata;

tolto: g) corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: h) irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria. i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 °C;

tolto: l) altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

tolto: m) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o puo' presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

tolto: n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

tolto: o) teratogeni;

tolto: p) mutageni. Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o piu' delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art2 · fonte del testo