Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il produttore, l'importatore, il distributore che immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi non conformi alle disposizioni della presente legge e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.
tolto: Nei casi di maggiore gravita' si applica anche l'arresto fino a sei mesi.
tolto: Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante al dettaglio che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze o preparati pericolosi in confezioni originali, sempreche' non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
tolto: I proventi delle ammende sono attribuiti agli enti di cui al successivo articolo 11, primo comma, a secondo che le infrazioni siano state rilevate da dipendenti dell'uno o dell'altro dei detti enti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art10 · fonte del testo