Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
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2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti dai laboratori di igiene e profilassi delle province, dai laboratori degli uffici sanitari dei comuni o loro consorzi o da altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'.
tolto: Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia alla autorita' competente, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sara' fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
tolto: Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare alla autorita' che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.
tolto: Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' entro il termine massimo di sei mesi.
tolto: L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
tolto: L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.
tolto: In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorita' competente trasmette denuncia alla autorita' giudiziaria, e ne informa il Ministero della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art12 · fonte del testo