Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Si provvedera' con uno o piu' decreti da emanarsi nei modi di cui all'articolo 3 alla determinazione: dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'articolo 5; della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'articolo 5; degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'articolo 5. I decreti previsti dall'articolo 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati gia' immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art6 · fonte del testo