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[1]Gli esami e le analisi dei campioni sono eseguiti dai laboratori di igiene e profilassi delle province, dai laboratori degli uffici sanitari dei comuni o loro consorzi o da altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'.
[2]Quando dall'analisi delle sostanze o dei preparati risulti che l'imballaggio e l'etichettatura non corrispondono ai requisiti fissati dalla presente legge il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia alla autorita' competente, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione sara' fatta al produttore, distributore o importatore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
[3]Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati potranno presentare alla autorita' che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.
[4]Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita' entro il termine massimo di sei mesi.
[5]L'Istituto incaricato della revisione deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione che non potranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
[6]L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.
[7]In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorita' competente trasmette denuncia alla autorita' giudiziaria, e ne informa il Ministero della sanita'.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998
