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Le persone che procedono alle ispezioni ed ai prelievi dei campioni di cui all'articolo 11, nell'esercizio delle funzioni demandate loro dalla presente legge, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art13 · fonte del testo