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Le persone che procedono alle ispezioni ed ai prelievi dei campioni di cui all'articolo 11, nell'esercizio delle funzioni demandate loro dalla presente legge, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998
