Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al fine dell'applicazione della presente legge chiunque mette in commercio o detiene per il commercio sostanze o preparati pericolosi e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 13 le sostanze o i preparati stessi, da prelevarsi in numero di cinque campioni e ciascuno in quantita' sufficiente per le analisi, sigillati all'atto del prelievo.
tolto: I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000, salva la esecuzione coattiva del prelievo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art14 · fonte del testo