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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e l'aviazione civile, per le finanze, per la marina mercantile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'agricoltura e le foreste e per gli affari esteri, si procedera' all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella presente legge in conformita' alle direttive delle Comunita' europee in materia.

Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 2 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art16 · fonte del testo