Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 luglio 1998, n. 285.
Abrogato dal 2 settembre 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1982 al 2 settembre 1998. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le sostanze ed i preparati pericolosi devono essere contenuti in imballaggi che, ai fini della solidita' e della tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:
tolto: 1) esser confezionati e chiusi in modo da impedire fuoriuscite del contenuto, ad eccezione di quelle consentite da dispositivi regolamentari di sicurezza;
tolto: 2) essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
tolto: 3) possedere solidita' e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di utilizzazione e manipolazione. 4) se muniti di un sistema di chiusura che puo' essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256~art4 · fonte del testo