Art. 107 c.c.Forma della celebrazione

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[1]Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 145; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

[2]L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art107 · fonte su Normattiva