Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità.
In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore.
Cass. civ. n. 16290/2025Sez. 2Rv. 675877-01
Riguarda ancheart. 1130 Codice civileart. 1131 Codice civile
Precedenti: 502620-01, 646057-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Lavori alle parti comuni dell'edificio - Speciale remunerazione dell'amministratore - Causa - Attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni.
In tema di condominio, la speciale remunerazione stabilita dall'assemblea per l'amministratore in relazione ai lavori alle parti comuni dell'edificio condominiale trova causa nello svolgimento di attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge.
Cass. civ. n. 16290/2025Sez. 2Rv. 675877-02
Riguarda ancheart. 1130 Codice civile
Precedenti: 674737-03, 647157-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Delibera di approvazione del rendiconto contenente il compenso dell'amministratore, non analiticamente indicato nell'atto di nomina - Nullità ex art. 1129, comma 14 c.c. - Rilevabilità in appello anche d'ufficio - Fondamento.
La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del 146 <!-- pag. 147 --> suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita.
Cass. civ. n. 14424/2025Sez. 2Rv. 674587-01
Precedenti: 664643-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea - Facoltà di contestazione delle voci di entrata e di uscita - Preclusione - Limiti.
L'approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea preclude ai condomini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto.
Cass. civ. n. 14424/2025Sez. 2Rv. 674587-02
Precedenti: 664643-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni.
In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione).
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-03
Riguarda ancheart. 1130 Codice civileart. 1709 Codice civileart. 2233 Codice civile
Precedenti: 612637-01, 647157-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Amministratore di condominio - Art. 1129, comma 14, c.c. - Determinazione di un compenso globale - Presunzione di comprensione nell’importo dell’IVA, dei contributi previdenziali professionali e della ritenuta d’acconto dovuti per l’attività dell’amministratore - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.
In tema di condominio negli edifici, ove il compenso dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore, senza che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di determinazione del compenso globale, incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-02
Riguarda ancheart. 5 Testo unico IVAart. 49 d.P.R. 597/1973
Precedenti: 669950-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Condominio - Specificazione analitica dell’importo dovuto all’amministratore ex art. 1129, comma 14, c.c. - Modalità di determinazione globale ex artt. 1130 e 1129, comma 10, c.c. - Ammissibilità.
In tema di condominio negli edifici, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c. di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-01
Riguarda ancheart. 1130 Codice civile
Precedenti: 664643-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Condominio negli edifici - Amministratore in prorogatio - Domanda di revoca giudiziale - Carenza di interesse - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.
In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.
Cass. civ. n. 14039/2025Sez. 2Rv. 674974-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE Art. 63 disp. att. c.c. - Obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi - Spettanza - In capo all'amministratore in proprio - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Responsabilità aquiliana.
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Cass. civ. n. 1002/2025Sez. 2Rv. 673482-01
Riguarda ancheart. 1130 Codice civileart. 2043 Codice civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).