Art. 1130 c.c.Attribuzioni dell'amministratore

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[1]L'amministratore deve:

  • 1)eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
  • 2)disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
  • 3)riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
  • 4)compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

[2]Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1130 · fonte su Normattiva