Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Condominio - Art. 66-bis cod. cons. - Individuazione della sede o domicilio - Luogo in cui si trova l’immobile - Fondamento - Domicilio dell’amministratore pro tempore - Rilevanza ai fini delle notificazioni. · COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI In genere.
In tema di competenza territoriale inderogabile ex art. 66-bis cod. cons, il luogo di residenza o di domicilio del condominio-consumatore si identifica con quello ove si trova l'immobile, poiché ivi è ravvisabile, in concreto, il centro degli interessi di tutti i singoli condòmini, mentre il domicilio dell'amministratore pro tempore assume rilievo solo per le notifiche e le comunicazioni degli atti processuali, stante la necessità di assicurarne la certa conoscibilità da parte del condominio in capo ad un unico soggetto che lo rappresenta.
Cass. civ. n. 32083/2025Sez. 3Rv. 677134-01
Riguarda ancheart. 19 Codice di procedura civileart. 43 Codice civileart. 66 Codice del consumo
Precedenti: 671172-01, 674579-02
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Art. 1131 c.c. - Potere rappresentativo dell'amministratore - Contenuto - Azioni incidenti sull'estensione del diritto di condominio - Esclusione - Conseguenze - Mandato conferito all'amministratore da ciascuno dei condòmini o deliberazione unanime di questi - Necessità.
Ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore di condominio ha il potere di agire e resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, escluse le azioni incidenti sulla condizione giuridica dei beni stessi, ossia sull'estensione del relativo diritto di condominio, sicché, in tali ipotesi, la legittimazione dell'amministratore può trovare fondamento esclusivamente nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, ad eccezione di un'unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini. 57 <!-- pag. 58 -->
Cass. civ. n. 27700/2025Sez. 2Rv. 676102-01
Riguarda ancheart. 1131 Codice civile
Precedenti: 659671-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Criteri di redazione del rendiconto - Per cassa e per competenza - Rispettivi contenuti.
Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. deve essere redatto sia per cassa, con indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell'anno, che per competenza, con specifica indicazione degli impegni di spesa realizzati, pagati e non pagati, nonché delle quote, ordinarie e straordinarie, previste, deliberate, incassate e non incassate, nel corso del predetto arco temporale ed afferenti al medesimo.
Cass. civ. n. 25446/2025Sez. 2Rv. 676028-01
Riguarda ancheart. 1135 Codice civile
Precedenti: 674737-05, 669175-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Giudizio promosso dal condominio - Domanda di condanna del condomino al pagamento di somma di denaro - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva di una porzione dell’edificio - Natura dell'accertamento - Carattere meramente incidentale - Limiti. · COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.
Nel giudizio tra un condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Cass. civ. n. 20993/2025Sez. 2Rv. 675699-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civileart. 1131 Codice civileart. 34 Codice di procedura civileart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 662910-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI Spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore senza preventiva autorizzazione - Ratifica da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Limiti - Mancanza di indifferibilità e urgenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Approvazione ex post del consuntivo - Legittimità.
L'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.
Cass. civ. n. 20541/2025Sez. 2Rv. 675630-01
Riguarda ancheart. 1135 Codice civile
Precedenti: 490697-01, 609158-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Art. 1130-bis, comma 2, c.c. - Nomina del consiglio di condominio - Ammissibilità - Vincolatività delle determinazioni del consiglio - Condizioni - Conseguenze - Potere di esautorazione dell'assemblea - Esclusione - Fondamento.
Negli edifici con almeno dodici unità immobiliari, l'assemblea, ai sensi dell'art. 1130-bis, comma 2, c.c. può nominare un consiglio di condominio, le cui determinazioni sono tuttavia vincolanti soltanto se successivamente approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea stessa, in quanto quest'ultima non può essere esautorata dalle sue funzioni inderogabili, giacché è sulla maggioranza dei partecipanti in seno all'organo assembleare che si fondano le norme riguardanti la regolarità della costituzione di quest'ultimo, nonché la validità e impugnazione delle sue deliberazioni.
Cass. civ. n. 20541/2025Sez. 2Rv. 675630-02
Precedenti: 658439-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Legittimazione dell’amministratore di condominio all’azione ex art. 1669 c.c. - Limiti - Estensione alle azioni risarcitorie per danni subiti dai singoli condomini - Esclusione - Fondamento.
In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è limitata alle pretese che investono la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, quindi in relazione ai pregiudizi che investono le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, mentre non si estende alle azioni risarcitorie relative ai danni subiti dai singoli condomini per il ridotto uso dei beni su cui vantano diritti individuali, essendo tali diritti estranei al potere di rappresentanza dell'amministratore fissato dagli artt. 1130 e 1131 c.c.
Cass. civ. n. 19121/2025Sez. 2Rv. 675999-01
Riguarda ancheart. 1131 Codice civileart. 81 Codice di procedura civileart. 1669 Codice civile
Precedenti: 657104-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Compagine condominiale - Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso. · COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE In genere.
Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente 59 <!-- pag. 60 --> l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 16396/2025Sez. 2Rv. 675522-01
Riguarda ancheart. 1118 Codice civileart. 1119 Codice civileart. 1131 Codice civile
Precedenti: 638374-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA' Attività straordinaria - Conferimento di appalto per la manutenzione del fabbricato - Amministratore - Esonero dall'obbligo di sorveglianza nei confronti dell'impresa appaltatrice - Esclusione - Conseguenti obblighi.
In tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte, di effettuare o negare i pagamenti in funzione della corrispondenza della partita compiuta alle previsioni quantitative o qualitative delle clausole contrattuali, di rendere note tempestivamente ai condomini le eventuali difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto obiettivamente idonee ad incidere sul rapporto gestorio.
Cass. civ. n. 16290/2025Sez. 2Rv. 675877-03
Riguarda ancheart. 1131 Codice civile
Precedenti: 605210-01, 665386-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità.
In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore.
Cass. civ. n. 16290/2025Sez. 2Rv. 675877-01
Riguarda ancheart. 1129 Codice civileart. 1131 Codice civile
Precedenti: 502620-01, 646057-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Lavori alle parti comuni dell'edificio - Speciale remunerazione dell'amministratore - Causa - Attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni.
In tema di condominio, la speciale remunerazione stabilita dall'assemblea per l'amministratore in relazione ai lavori alle parti comuni dell'edificio condominiale trova causa nello svolgimento di attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge.
Cass. civ. n. 16290/2025Sez. 2Rv. 675877-02
Riguarda ancheart. 1129 Codice civile
Precedenti: 674737-03, 647157-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze - Fattispecie. · COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA In genere.
In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la delibera avente ad oggetto la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012). 45 <!-- pag. 46 -->
Cass. civ. n. 15346/2025Sez. 2Rv. 675679-01
Riguarda ancheart. 1133 Codice civileart. 1135 Codice civileart. 1136 Codice civile
Precedenti: 639967-01, 605856-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri.
In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-05
Riguarda ancheart. 1137 Codice civileart. 1123 Codice civile
Precedenti: 669175-01, 666900-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni.
In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione).
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-03
Riguarda ancheart. 1129 Codice civileart. 1709 Codice civileart. 2233 Codice civile
Precedenti: 612637-01, 647157-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Condominio - Specificazione analitica dell’importo dovuto all’amministratore ex art. 1129, comma 14, c.c. - Modalità di determinazione globale ex artt. 1130 e 1129, comma 10, c.c. - Ammissibilità.
In tema di condominio negli edifici, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c. di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-01
Riguarda ancheart. 1129 Codice civile
Precedenti: 664643-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE Art. 63 disp. att. c.c. - Obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi - Spettanza - In capo all'amministratore in proprio - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Responsabilità aquiliana.
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Cass. civ. n. 1002/2025Sez. 2Rv. 673482-01
Riguarda ancheart. 1129 Codice civileart. 2043 Codice civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).