Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - SPESE GIUDIZIALI Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse pro quota a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Cass. civ. n. 20477/2025Sez. 2Rv. 676003-01
Riguarda ancheart. 1101 Codice civileart. 1132 Codice civileart. 1139 Codice civileart. 91 Codice di procedura civile
Precedenti: 647644-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento.
In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di 57 <!-- pag. 58 --> invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione.
Cass. civ. n. 16397/2025Sez. 2Rv. 675523-01
Riguarda ancheart. 2377 Codice civile
Precedenti: 657891-01, 664186-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito.
Cass. civ. n. 15318/2025Sez. 2Rv. 674818-01
Precedenti: 660701-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Sindacato giudiziale sulle delibere assembleari ex art. 1137, comma 2, c.c. – Censurabilità delle scelte assembleari inerenti alla gestione di spese relative alle cose e ai servizi comuni - Esclusione.
In tema di condominio negli edifici, il sindacato del giudice sulla validità delle delibere assembleari oggetto di impugnazione è limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verifica dell'eventuale mancato rispetto della legge, del regolamento di condominio o al grave pregiudizio arrecato dal deliberato alle cose comuni, non rientrandovi questioni inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-04
Precedenti: 673898-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri.
In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Cass. civ. n. 14428/2025Sez. 2Rv. 674737-05
Riguarda ancheart. 1130 Codice civileart. 1123 Codice civile
Precedenti: 669175-01, 666900-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Trattativa tra privato e P.A. - Azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.
In caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. (Nella specie - nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto -, la S.C. ha ascritto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio).
Cass. civ. n. 10934/2025Sez. URv. 674778-02
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 660160-01, 644799-01, 666882-01, 602973-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Deliberazione dell'assemblea - Domanda di declaratoria dell'invalidità per un determinato motivo - Annullamento per altra ragione attinente alla medesima questione - Esclusione - Fondamento.
In materia di condominio, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una deliberazione assembleare per un determinato motivo ne impedisce l'annullamento per altra ragione, sebbene attinente alla medesima questione, in considerazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Cass. civ. n. 10361/2025Sez. 2Rv. 674776-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 649235-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).