Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Rimborso della quota del socio receduto - Termine di centottanta giorni ex art. 2473, comma 4, c.c. - A beneficio del debitore - Conseguenze.
In tema di società a responsabilità limitata, il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2473, comma 4, c.c., entro cui va eseguito il rimborso della quota del socio receduto, è a beneficio del debitore, di talché, da un canto, la prestazione cui è tenuta la società non è esigibile prima della sua scadenza e, dall'altro, gli interessi sulla somma dovuta a favore del socio receduto cominciano a decorrere solo dalla scadenza del predetto termine.
Cass. civ. n. 22215/2025Sez. 1Rv. 675966-01
Riguarda ancheart. 2473 Codice civile
Precedenti: 663542-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Termine di adempimento - Decorrenza condizionata a un evento futuro e incerto - Essenzialità del termine -Esclusione - Ragioni.
Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verificazione di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Cass. civ. n. 19116/2025Sez. 2Rv. 675378-01
Riguarda ancheart. 1457 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 604096-01, 674599-01
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Cass. civ. n. 9673/2025Sez. 3Rv. 674630-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1936 Codice civileart. 1957 Codice civile
Precedenti: 666263-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Essenzialità del termine - Accertamento - Criteri - Desumibilità della sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Fattispecie.
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto 100 <!-- pag. 101 --> definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa).
Cass. civ. n. 9529/2025Sez. 2Rv. 674599-01
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1457 Codice civile
Precedenti: 580854-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).