Art. 1343 c.c. — Causa illecita
La causa e' illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La causa e' illecita quando e' contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - CONTRATTO ILLECITO Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie. · TRANSAZIONE - INVALIDITA' - NULLITA' - TITOLO NULLO In genere.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
Riguarda ancheart. 1325 Codice civileart. 1965 Codice civileart. 1972 Codice civileart. 1345 Codice civile
Precedenti: 657570-01, 653632-02
SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società - Patti parasociali - Opzioni put e call - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Riguarda ancheart. 2341 Codice civileart. 1322 Codice civileart. 1331 Codice civileart. 1418 Codice civile
Precedenti: 662722-01, 672775-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - LICEITA' DEL LAVORO PRESTATO - CIRCOSTANZE IN CUI SUSSISTE.
Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 36 Cost. presuppone la liceita' del lavoro prestato. Peraltro, come anche riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceita' che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non puo' ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita', ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioe', dell'illiceita' in senso forte (illiceita' della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalita' che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ..
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 2126 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c., rileva la distinzione fra transazione novativa - la quale, ove intervenga su un titolo nullo, è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa ad un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti), essendo annullabile negli altri casi, sempre che il vizio sia fatto valere dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2) - e transazione conservativa, che, nel caso in cui riguardi l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, anche se le parti ne abbiano trattato, poiché regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad una transazione relativa a un rapporto di fornitura in favore di una ASL, non consacrato in contratti scritti, aveva ritenuto che la mancanza dell'istanza di parte ex art. 1972, comma 2, c.c., precludesse il rilievo officioso della nullità - e il conseguente annullamento della transazione -, in difetto del preventivo, necessario scrutinio circa la natura conservativa o innovativa del negozio transattivo). 66 <!-- pag. 67 -->
Rv. 677670-01
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Rv. 674573-01
Collegamenti
Art. 634 — Condizioni impossibili o illecite
… disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto e' stabilito dall'art. 626.…
Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
… nullo il contratto al quale e' apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se e' sospensiva; se e' risolutiva, si ha come non apposta. …
Art. 25 — Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
… annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora …
Art. 50 — Liceita'
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere…
Art. 2035 — Prestazione contraria al buon costume
… eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non puo' ripetere quanto ha pagato.…
Art. 33-bis — Liceita'
Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
È dominata dall'obbligo di correttezza e da quello di buona fede (in senso oggettivo) la materia delle trattative contrattuali e quella concernente i contratti cd. per adesione. L'obbligo predetto è richiamato in via generale nell'art. 1337 come base del comportamento delle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Questo obbligo esige dai soggetti di un rapporto contrattuale, nella sfera del rapporto stesso, un comportamento ispirato dal senso della probità, sia nella rappresentazione leale e non cavillosa dei diritti e degli obblighi che ne derivano, sia nel modo di farli valere o di osservarli, con riguardo in ogni caso allo scopo che il contratto vuol soddisfare, all'armonia degli interessi delle parti e di quelli superiori della Nazione, i quali richiedono una pacifica collaborazione produttiva. Esso, riferito alla fase precontrattuale, sbocca in una responsabilità in contrahendo quando una parte conosca e non rivela all'altra l'esistenza di una causa di invalidità del contratto (art. 1338; n. 638). Formalità speciali sono state poi previste per la conclusione dei contratti su moduli e formulari predisposti da una sola parte o dei contratti con rinvio a condizioni generali (articoli 1341 e 1342). Il bisogno di assicurare l'uniformità del contenuto di tutti i rapporti di natura identica, per una più precisa determinazione dell'alea che vi è connessa, la difficoltà che si oppone alle trattative con i clienti, alle quali non potrebbero attendere se non agenti e produttori privi di legittimazione a contrarre, l'esigenza di semplificare l'organizzazione e la gestione delle imprese, inducono l'imprenditore a prestabilire moduli il cui testo non può essere discusso dal cliente, se il cliente non voglia rinunziare all'affare. Un tal metodo di conclusione del contratto non deve ritenersi illegittimo solo perchè non dà luogo a trattative e a dibattiti di clausole, ma costringe ad accettare patti preordinati. La realtà economica odierna si fonda anche su una rapida conclusione degli affari, che è condizione di un acceleramento del fenomeno produttivo; a questa esigenza va sacrificato il bisogno di una libertà di trattativa, che importerebbe intralci spesso insuperabili. Ma la pratica dei contratti per adesione ha dato luogo ad abusi nei casi in cui gli schemi prestabiliti contengono clausole che mettono i clienti alla merce dell'imprenditore. La giurisprudenza ha reagito come ha potuto contro detti abusi, allargando talora il concetto di illiceità e altre volte affermando la mancanza di consenso su alcuni patti onerosi, per il riflesso che questi dovettero sfuggire all'attenzione dell'aderente essendo stampati in caratteri microscopici. Gli articoli 1341 e 1342 vogliono ovviare ad ogni abuso, anzitutto dando efficienza giuridica solo alle condizioni generali che al momento della conclusione del contratto il cliente aveva conosciuto o avrebbe dovuto conoscere (art. 1341, primo comma), in secondo luogo dichiarando nulle le clausole di particolare gravità, se sulle stesse non sia stata specificatamente richiamata la sua attenzione (articoli 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma). Delle clausole dei moduli o formulari che devono essere specificatamente approvate per iscritto l'art. 1341 secondo comma, fa un'elencazione suscettibile bensì di interpretazione estensiva ma non di estensione analogica; l'aderente deve specificatamente approvarle per iscritto, non soltanto quando trovano sede in formulari, ma anche quando sono collocate in capitolati generali cui il contratto si richiama. È ovvio che, per quanto muovano dagli inconvenienti verificatisi nel campo dei contratti di impresa, le norme citate si devono osservare anche all'infuori di detta sfera, tutte le volte in cui una delle parti usa formulari predisposti, anche se non si tratti di un imprenditore, e qualunque sia il tipo di contratto concluso. Della causa del contratto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 612
Non ostante gli equivoci e le critiche a cui il requisito della causa ha dato luogo, si è stimato necessario conservarlo e anzi conferirgli massima efficienza, non solo e non tanto in omaggio alla secolare tradizione del nostro diritto comune (che ha pure il suo peso), quanto, e soprattutto, perchè un codice fascista, ispirato alle esigenze della solidarietà, non può ignorare la nozione della causa senza trascurare quello che deve essere il contenuto socialmente utile del contratto. Bisogna infatti tener fermo, contro il pregiudizio incline a identificare la causa con lo scopo pratico individuale, che la causa richiesta dal diritto non è lo scopo soggettivo, qualunque esso sia, perseguito dal contraente nel caso concreto (chè allora non sarebbe ipotizzabile alcun negozio senza una causa), ma è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell'autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere non soltanto conforme ai precetti di legge, all'ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i riflessi diffusi dall'art. 1322, secondo comma, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole della tutela giuridica (n. 603). Questa concezione oggettiva e positiva della causa si trae dall'art. 1345, ove si indica il motivo comune alle parti come figura distinta dalla causa, considerata nei precedenti articoli 1343 e 1344; e non è necessario chiarire che il comune motivo che spinge le parti a contrarre è l'intento pratico che esse vogliono attuare, spesso difforme e contrario allo scopo obiettivo la cui realizzazione l'ordinamento giuridico si propone di garantire.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 613
Non ostante l'accoglimento di una concezione obiettiva della causa è rimasto negli articoli 1343 e 1344 il riferimento alla illiceità della stessa. È stato detto da qualcuno che causa illecita deve equivalere a causa mancante, in un sistema che eleva a causa del contratto lo scopo ritenuto degno di tutela dall'ordinamento giuridico. Ciò è vero se si ha riguardo al concetto di causa astratta e tipica di un contratto; ma in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall'ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare. Tale controllo può rivelare che lo schema causale tipico non si può realizzare perchè vi ostano le circostanze oggettive peculiari alla ipotesi concreta, le quali, essendo incompatibili con quello schema, rendono illecito ciò che sarebbe astrattamente lecito. Il concetto di causa illecita, per l'art. 1343, ha la stessa estensione che riceveva nell'art. 1119 codice civile del 1865, con precisazione peraltro che contrarietà alla legge significa contrarietà a norme imperative: l'ordine pubblico comprende anche l'ordine corporativo in base all'art. 31, secondo comma, delle preleggi. La legge reputa che vi sia illiceità quando un contratto, anche di per sè lecito, è stato preordinato al fine di eludere l'applicazione di norme imperative (art. 1344). Opera qui l'illiceità dell'intento pratico comune ad entrambe le parti, che in via più generale è preso in considerazione nell'art. 1345. Il presupposto concorde delle parti, di far servire il contratto quale mezzo per la realizzazione di una finalità riprovata dall'ordinamento giuridico, fa divergere lo scopo della tutela accordata al contratto; ma non si può spingere la sanzione fino a colpire anche l'illiceità del motivo che stimolò soltanto una delle parti, senza fare soggiacere la forza obbligatoria del contratto a inespresse determinazioni, capaci di vulnerare la buona fede del contraente che operò per scopi protetti dalla legge.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 614
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1343 · fonte su Normattiva