Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - Prova della simulazione totale o parziale - Controdichiarazione anteriore o coeva all’atto - Necessità - Data certa ex art. 2704 c.c. - Controdichiarazione perfezionata successivamente alla stipula dell’atto - Effetti - Fattispecie in materia di simulazione soggettiva. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE In genere. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) In genere.
La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).
Cass. civ. n. 3260/2026Sez. 2Rv. 677355-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 1350 Codice civileart. 2704 Codice civile
Precedenti: 655205-01, 504610-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione posta in essere dal fallito - Azione di simulazione - Qualità di terzo del curatore fallimentare - Condizioni - Conseguenze in materia di prova. · FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE In genere.
In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.
Cass. civ. n. 26528/2025Sez. 2Rv. 676926-01
Riguarda ancheart. 2722 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 1416 Codice civile
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - PRESUNZIONI In genere.
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione). 100 <!-- pag. 101 -->
Cass. civ. n. 23121/2025Sez. 1Rv. 675976-01
Riguarda ancheart. 1416 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 656242-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all'art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti. · PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA In genere.
In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Cass. civ. n. 10459/2025Sez. 2Rv. 674924-01
Riguarda ancheart. 2725 Codice civileart. 2724 Codice civileart. 2722 Codice civile
Precedenti: 640447-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Provenienza - Dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.
In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.
Cass. civ. n. 239/2025Sez. 2Rv. 673496-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 1415 Codice civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).