Art. 1456 c.c.
Clausola risolutiva espressa
[1]I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
[2]In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva