Art. 148 c.c.
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[1]L'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.
[2]Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva