Art. 162 c.c.

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[1]Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

[2]Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio.

[3]Possono essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio nei casi previsti dalla legge, purche' non alterino le convenzioni matrimoniali gia' stabilite.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art162 · fonte su Normattiva