Art. 175 c.c.Cessazione del vincolo

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[1]Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore eta'.

[2]In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorita' giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessita' o di utilita' evidente per i figli maggiorenni, puo' disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, cosi' che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art175 · fonte su Normattiva