Art. 1751 c.c.Indennita' in caso di cessazione del rapporto

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[1]Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il preponente e' tenuto a corrispondergli un'indennita' proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dalle norme corporative, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'.

[2]Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.

[3]L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente.

[4]Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 dicembre 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1751 · fonte su Normattiva