Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contratto - Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto di agenzia - Diritto subordinato al verificarsi anche di una sola delle due condizioni previste anziché al simultaneo concorso di entrambe - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega - Carente descrizione della fattispecie a quo - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 1751, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. La norma impugnata subordina il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe, come previsto dalla direttiva 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE, di cui la legge delega n. 428 del 1990 dispone l'attuazione. Tuttavia, l'ordinanza di rimessione omette qualunque indicazione circa la sussistenza, nel caso di specie, di entrambe le condizioni ovvero di una sola di esse e specificamente di quale, in modo tale da precludere l'accertamento della rilevanza della questione.
sentenza 97/2016massima n. 38844 Riguarda ancheart. 4 d.lgs. 303/1991
CONTRATTO IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE - INDENNITA' IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA', IN DEROGA ALLE NORME GENERALI DEL CODICE CIVILE, DELLA DISCIPLINA MENO FAVOREVOLE PREVISTA DAGLI USI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE RISPETTO AD OGNI ALTRO AGENTE O SUBAGENTE - CONTRADDITTORIE AFFERMAZIONI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA', NEL CASO, DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - CARATTERE DI MERA INTERPRETAZIONE, E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, DELLA SOLLEVATA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 1753 cod. civ., in quanto, riguardo ai criteri di calcolo delle indennita' in caso di cessazione del rapporto, consentirebbe agli usi di derogare all'art. 1751 cod. civ. a sfavore del subagente di assicurazione, con irragionevole disparita' di trattamento di quest'ultimo rispetto ad ogni altro agente o subagente. Il giudice 'a quo', infatti, dopo avere riconosciuto, da un lato, nella motivazione della ordinanza di rinvio, che la norma impugnata, pur facendo testuale riferimento solo agli agenti di assicurazione, e' applicabile, per analogia, anche ai subagenti, assumendo, dall'altro, che la denunciata disparita' di trattamento potrebbe giustificarsi per i primi ma non per i secondi, finisce col negare, contraddittoriamente, la sussistenza della presupposta 'eadem ratio', e pertanto la formulata questione in realta' si pone con una mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali e in quanto tale estranea al sindacato della Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 1753 Codice civile
LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - CESSAZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - NON SPETTA INDENNITA' - COD. CIV., ART. 1751 - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751 c.c. nella parte in cui dispone che non e' dovuta l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia determinato da fatto imputabile all'agente in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, essendo stata la questione gia' decisa nel senso della infondatezza con la sent. n. 75 del 1970.
LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - DIVERSITA' DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE EX ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' NEI CONFRONTI DEL PRIMO - COD. CIV., ART. 1751 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' - NON VIOLA IL PRECETTO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Data la diversita' che intercorre tra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato, con la conseguenza che per il primo non puo' considerarsi applicabile il principio di retribuzione sufficiente, non viola l'art. 36 della Costituzione la norma - art. 1751 cod. civ. - che esclude la corresponsione all'agente di commercio della indennita' di cessazione del rapporto, quando tale cessazione sia stata determinata da fatto imputabile allo stesso agente.
LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - DIVERSITA' DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - DISCIPLINA IN TEMA DI INDENNITA' PER CESSAZIONE DEI DUE RAPPORTI - DIFFERENZE - COD. CIV. ART. 1751 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. CIVILE, ART. 2120).
Data la diversita' sostanziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, non determina alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione la diversa normativa rispettivamente adottata per l'uno e per l'altro in tema di indennita' per cessazione del rapporto dall'art. 1751 cod. civ. e dall'art. 2120 cod. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 75 del 1968 della Corte costituzionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, nei confronti dell'art. 1751 cod. civ..
LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - DIVERSITA' DAL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - COD. CIV., ART. 1751 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - ESCLUSIONE DELL'INDENNITA' - NON VIOLA L'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 1751 cod. civ., nello stabilire che all'agente di commercio non compete alcuna indennita' per cessazione dal rapporto quando questa sia stata determinata da fatto a lui imputabile, non pone alcuna limitazione alla liberta' di lavoro tanto meno la rinnega: conseguentemente la norma non e' in contrasto con l'art. 4 della Costituzione.
LAVORO - RAPPORTO DI AGENZIA - CESSAZIONE PER FATTO IMPUTABILE ALL'AGENTE - NON SPETTA INDENNITA' - COD. CIV., ART. 1751, PRIMO COMMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, secondo cui l'indennita' per lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato e' dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale questione, e' stata, infatti, ritenuta infondata dalla Corte con la sent. n. 75/1970.