Art. 196 c.c.Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

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La moglie puo' ritenere, in ogni caso, la biancheria e cio' che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto pero' il valore di questi oggetti, quando sono stati originariamente dati con stima.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art196 · fonte su Normattiva