Art. 196 c.c. — Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
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La moglie puo' ritenere, in ogni caso, la biancheria e cio' che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto pero' il valore di questi oggetti, quando sono stati originariamente dati con stima.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva