Art. 2056 c.c.Valutazione dei danni

[1]Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

[2]Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2056 · fonte su Normattiva