Art. 2056 c.c.
Valutazione dei danni
[1]Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
[2]Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva