Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da talidomide - Art. 2, comma 363, l. n. 24 del 2007 - Interpretazione - Risarcimento ex art. 2043 c.c. - Riconoscimento solo in misura residuale rispetto ai danni non coperti dall'indennizzo - Fondamento - Compensatio lucri cum damno. · RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.
In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere riconosciuto solo in misura residuale rispetto ai pregiudizi non ristorati dall'importo dovuto (percepito o 76 <!-- pag. 77 --> percipiendo) a titolo di indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Cass. civ. n. 3012/2026Sez. 3Rv. 677705-01
Riguarda ancheart. 2 legge 24/2007art. 2043 Codice civile
Precedenti: 670075-01
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità. 74 <!-- pag. 75 --> · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Cass. civ. n. 2960/2026Sez. 3Rv. 677750-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 11 legge 122/2016e altri 2
Precedenti: 659865-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione equitativa - Onere di motivazione del giudice - Contenuto.
Nel caso di ricorso alla liquidazione equitativa del danno, il giudice è tenuto ad indicare il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima del pregiudizio.
Cass. civ. n. 2960/2026Sez. 3Rv. 677750-02
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 675905-03
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da perdita anticipata della vita - Natura - Risarcibilità iure proprio in favore dei congiunti - Fondamento - Brevità del tempo residuo da vivere - Rilevanza ai soli fini della liquidazione equitativa. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Cass. civ. n. 2987/2026Sez. 3Rv. 677708-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 668759-03, 676361-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Danni da diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti - Lucro cessante per impossibilità di locare l'immobile - Responsabilità ex art. 2043 c.c. - Ingiustizia del danno e colpa omissiva - Alterazione dello stato dei luoghi e non commerciabilità o fruibilità del cespite - Sufficienza - Superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività - Rilevanza - Esclusione - Obbligo risarcitorio permanente - Configurabilità. · RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
In caso di diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità per i danni da mancato guadagno, dovuti all'impossibilità di locare gli immobili a causa dell'effetto dissuasivo della presenza del materiale, va inquadrata nel paradigma dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante si verificano indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, se la presenza dei materiali altera oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato, sicché l'obbligo risarcitorio permane sino alla cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale e, cioè, fino alla rimozione dei residui già depositati.
Cass. civ. n. 2683/2026Sez. 3Rv. 677747-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 674025-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Danno da perdita del rapporto parentale - Ricorso per cassazione - Censura della liquidazione con modalità diverse dalle tabelle a punti - Questione non posta nei gradi di merito - Inammissibilità del ricorso - Fondamento. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO In genere. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere. 77 <!-- pag. 78 --> In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd.
"a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Cass. civ. n. 1497/2026Sez. 3Rv. 677688-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 672225-01, 647127-02, 674087-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Violazione del diritto all’immagine di persona non nota - Danno patrimoniale - Liquidazione equitativa - Criterio del c.d. prezzo del consenso - Applicabilità - Perseguimento di finalità commerciale - Necessità - Esclusione - Utilità ricavata - Sufficienza - Fondamento.
In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime 72 <!-- pag. 73 --> a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito).
Cass. civ. n. 1169/2026Sez. 3Rv. 677548-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 10 Codice civile
Precedenti: 664629-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - Quantificazione - Criterio differenziale - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe 138 <!-- pag. 139 --> presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
Cass. civ. n. 35017/2025Sez. 3Rv. 677262-02
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 675821-01, 675326-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.
Cass. civ. n. 35017/2025Sez. 3Rv. 677262-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 670109-01, 666524-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Morte intervenuta dopo un considerevole lasso temporale dall’evento lesivo - Danno biologico terminale e danno morale catastrofale - Rispettivi criteri di liquidazione - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere. 132 <!-- pag. 133 --> In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Cass. civ. n. 34517/2025Sez. 3Rv. 677231-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 670457-02, 664553-01, 660911-01, 629364-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno futuro - Risarcibilità - Certezza - Necessità - Esclusione - Rilevante probabilità - Sufficienza - Caratteri.
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti 94 <!-- pag. 95 --> concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
Cass. civ. n. 31986/2025Sez. 3Rv. 677133-02
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 612602-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danni patrimoniali futuri - Risarcibilità - Criteri.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Cass. civ. n. 30775/2025Sez. 3Rv. 676913-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2727 Codice civile
Precedenti: 560710-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Scelta della specifica tabella "a punti" - Discrezionalità del giudice - Onere di specifica motivazione - Esclusione - Fondamento. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte 86 <!-- pag. 87 --> parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Cass. civ. n. 27321/2025Sez. 3Rv. 676721-04
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 666969-01, 673380-01, 666288-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Vittima minorenne - Concorso causale ex art. 1227, comma 1, c.c. - Riduzione proporzionale del danno iure proprio dei genitori - Applicabilità - Culpa in educando o in vigilando - Ulteriore riduzione del risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).
Cass. civ. n. 26798/2025Sez. 3Rv. 676790-02
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 2048 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 643137-01, 671251-01, 656897-01, 633071-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno da perdita del feto - Danno da perdita del rapporto parentale - Assimilabilità - Conseguenze - Duplice dimensione morfologica - Accertamento e liquidazione - Criteri. · RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Cass. civ. n. 26826/2025Sez. 3Rv. 676742-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 117 Codice di procedura civile
Precedenti: 666969-01, 664635-01, 661075-01, 667659-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione del danno non patrimoniale - Applicazione delle Tabelle di Milano - Necessità - Scostamento - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Cass. civ. n. 26747/2025Sez. 3Rv. 676300-01
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 649440-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Vittima di incidente sopravvissuta cinque anni - Danno biologico cd. terminale - Indennizzo INAIL - Scomputo - Fondamento - Natura di danno permanente. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Cass. civ. n. 26749/2025Sez. 3Rv. 676662-01
Riguarda ancheart. 2059 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 32 Costituzioneart. 2043 Codice civileart. 13 d.lgs. 38/2000
Precedenti: 676068-01, 669351-01, 648649-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensatio lucri cum damno - Presupposti - Riconoscimento del nesso causale da parte della Commissione medica - Determinabilità dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. - Necessità. · RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.
In tema di danno da emotrasfusioni, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992 alla tabella 89 <!-- pag. 90 --> allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Cass. civ. n. 25947/2025Sez. 3Rv. 676353-01
Riguarda ancheart. 213 Codice di procedura civileart. 2043 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 673208-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - Lesione all’integrità psico-fisica - Presunzione di incidenza sulla capacità lavorativa specifica - Esclusione - Accertamento - Modalità - Oneri di allegazione e prova a carico del danneggiato - Contenuto.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata. 77 <!-- pag. 78 -->
Cass. civ. n. 25467/2025Sez. 3Rv. 676294-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 675326-03, 636017-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di interessi costituzionalmente tutelati - Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico-relazionale - Necessità - Conseguenze - Autonoma risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del 78 <!-- pag. 79 --> danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Cass. civ. n. 25474/2025Sez. 3Rv. 676291-01
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2 Costituzioneart. 139 Codice delle assicurazioni private.art. 138 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 672920-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).