Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL 97 <!-- pag. 98 --> PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.
In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.
Cass. civ. n. 3145/2026Sez. LRv. 677821-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1460 Codice civileart. 2967 Codice civileart. 1345 Codice civileart. 2 Contratto a tutele crescenti
Precedenti: 616546-01, 662609-01, 624033-01, 676574-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Fatti costitutivi - Individuazione - Condizioni - Fatti comuni alle parti - Elementi indispensabili a definire il thema decidendum - Sufficienza - Ulteriori specificazioni - Necessità - Esclusione - Mutatio libelli ed emendatio libelli - Esclusione - Fattispecie.
L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).
Cass. civ. n. 74/2026Sez. LRv. 677399-01
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 633977-01, 667157-01, 609581-01, 635536-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.
In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".
Cass. civ. n. 34619/2025Sez. LRv. 677192-01
Riguarda ancheart. 1411 Codice civileart. 1965 Codice civileart. 2113 Codice civileart. 2049 Codice civile
Precedenti: 664230-01, 662157-01, 676964-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Responsabilità ex art. 2087 c.c. del committente - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. per infortunio sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro si estende anche al committente, pur non potendo esigersi da costui un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della relativa responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente della situazione di pericolo e della carenza o inadeguatezza delle misure precauzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio mortale occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice, travolto da un arco antico mentre allestiva un ponteggio in adiacenza a tale manufatto, aveva 85 <!-- pag. 86 --> riconosciuto la responsabilità del Comune committente per avere avallato un piano di sicurezza e coordinamento dei lavori inidoneo a prevenire l'evento, costituente la concretizzazione di un rischio preesistente all'inizio dei lavori e percepibile da parte dell'ente medesimo, nella cui disponibilità giuridica rientrava il territorio all'interno del quale si trovava l'edificio in questione).
Cass. civ. n. 27321/2025Sez. 3Rv. 676721-02
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 626/1994
Precedenti: 667234-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Responsabilità del committente - Esonero - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto nominato.
In tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 494 del 1996 (attuale art. 93 del d.lgs. n. 81 del 2008), non esonera da responsabilità il committente, al quale, in ragione del suo ruolo nell'ideazione, programmazione, progettazione e finanziamento dell'opera oggetto del contratto, è attribuita una posizione di garanzia ex lege che implica un controllo che non si arresta sul piano meramente formale (risolvendosi nella verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento) ma esige un controllo sostanziale volto ad accertare che il soggetto nominato adempia agli obblighi su di esso incombenti, verificando l'adeguatezza del suddetto piano per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute.
Cass. civ. n. 27321/2025Sez. 3Rv. 676721-03
Riguarda ancheart. 6 d.lgs. 494/1996
Precedenti: 669079-01, 673017-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Infortunio sul lavoro - Azione risarcitoria del lavoratore - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO In genere.
In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).
Cass. civ. n. 26021/2025Sez. LRv. 676574-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 662609-01, 674303-01, 602899-01, 549956-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno - Ripartizione degli oneri probatori.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento dev'essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti.
Cass. civ. n. 21714/2025Sez. LRv. 676070-03
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 674303-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno - Spontaneo riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del datore di lavoro - Prova presuntiva del nesso causale - Sufficienza - Limiti.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.
Cass. civ. n. 21714/2025Sez. LRv. 676070-02
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2727 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 674303-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Infortunio sul lavoro - Riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del datore di lavoro - Domanda di risarcimento del danno - Accertamento del nesso causale - Identità - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Contenuto.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, l'accertamento del nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello necessario per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all'identico evento dannoso, con la conseguenza che, una volta dimostrato il suddetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo.
Cass. civ. n. 21714/2025Sez. LRv. 676070-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 650436-01, 674303-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Responsabilità del datore di lavoro - Danno civilistico da inadempimento contrattuale - Concorrenza dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Danno differenziale - Nozione - Metodo di computo - Per poste omogenee - Danno patrimoniale e danno non patrimoniale - Accertamento - Criteri.
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Cass. civ. n. 21196/2025Sez. LRv. 676068-01
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 13 d.lgs. 38/2000art. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civile
Precedenti: 653452-01, 674216-01, 665322-01, 659761-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Medici ambulatoriali convenzionati - Rapporto di lavoro autonomo - Conseguenze - Applicazione dell’art. 2087 c.c. - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno da malattia professionale - Onere di allegazione - Contenuto.
Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.
Cass. civ. n. 16929/2025Sez. LRv. 675602-01
Riguarda ancheart. 48 legge 833/1978art. 8 d.lgs. 502/1992art. 3 Testo unico sicurezza sul lavoroart. 2222 Codice civile
Precedenti: 625495-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.
Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti 298 <!-- pag. 299 --> responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.
Cass. civ. n. 13514/2025Sez. LRv. 675568-01
Riguarda ancheart. 7 d.lgs. 626/1994art. 8 d.lgs. 494/1996
Precedenti: 652918-01, 666602-01, 673017-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto svolto all’interno dell’azienda del committente - Infortunio dei dipendenti dell’appaltatore - Violazione degli obblighi ex art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. - Fondamento - Omessa ingerenza sull'attività dell’impresa appaltatrice - Irrilevanza.
Il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo.
Cass. civ. n. 11918/2025Sez. LRv. 675258-01
Riguarda ancheart. 26 Testo unico sicurezza sul lavoroart. 1655 Codice civile
Precedenti: 667234-01, 666602-01, 658114-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).