Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Accertamento della natura subordinata del rapporto - Determinazione del trattamento economico - Principio del riassorbimento - Applicabilità al t.f.r. - Esclusione - Conseguenze.
Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 27738/2025Sez. LRv. 676773-01
Riguarda ancheart. 2094 Codice civileart. 2120 Codice civile
Precedenti: 641186-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Servizio di pronta disponibilità - Natura sostitutiva o integrativa del servizio di guardia medica - Presupposti - Incompatibilità del primo con i reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva - Sussistenza - Conseguenze sul piano retributivo.
Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.
Cass. civ. n. 25187/2025Sez. LRv. 676500-01
Riguarda ancheart. 36 Costituzione
Precedenti: 666201-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Indennità di vacanza contrattuale prevista da norme collettive - Funzione - Avvenuta percezione degli incrementi retributivi disposti dal c.c.n.l. - Spettanza - Esclusione - Fattispecie. 101 <!-- pag. 102 --> L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).
Cass. civ. n. 25180/2025Sez. LRv. 676499-01
Riguarda ancheart. 36 Costituzione
Precedenti: 631640-01, 630264-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia - Retribuzione di risultato - Art. 44 del CCNL del 5 aprile 2001 - Presupposti - Inerzia della P.A. per mancata attivazione della negoziazione collettiva integrativa - Conseguenze - Domanda volta alla corresponsione della retribuzione - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Criteri di liquidazione.
Il diritto alla retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 44 del c.c.n.l. del 5 aprile 2001, sorge solo al ricorrere dei presupposti ivi contemplati (consistenti nella preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993; nella positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; nell'individuazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; nell'attuazione, nella medesima sede, della 309 <!-- pag. 310 --> disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti, mediante la previsione di criteri di riparto), la cui carenza, in conseguenza dell'inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., consente al lavoratore di domandare non già il pagamento della retribuzione in questione bensì il risarcimento del danno eventualmente patito, il cui ammontare potrà essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto degli importi comunque già ottenuti dall'interessato.
Cass. civ. n. 21769/2025Sez. LRv. 676071-01
Riguarda ancheart. 14 d.lgs. 29/1993
Precedenti: 654997-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Art. 9 c.c.n.l.
Multiservizi - Cambio appalto - Mutamento delle mansioni - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di "superminimo". In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).
Cass. civ. n. 20569/2025Sez. LRv. 675856-01
Riguarda ancheart. 2103 Codice civile
Precedenti: 646394-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE Retribuzione - Requisiti - Differenze rispetto alle erogazioni liberali del datore di lavoro - Fattispecie.
I requisiti dell'obbligatorietà e dell'onerosità - che distinguono la retribuzione dalle donazioni - possono essere predicati anche in capo ad un'erogazione originariamente liberale, la quale si ripeta periodicamente in occasione delle medesime circostanze, con la conseguenza che le erogazioni qualificate come liberali dal datore di lavoro non hanno natura retributiva a condizione che siano concesse dallo stesso in assenza di qualsivoglia obbligo, per eventi eccezionali e non ricorrenti e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con le prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come di natura retributiva il premio aziendale, sul presupposto che era di importo fisso ed era stato continuativamente erogato in favore del lavoratore, nonché assoggettato a contribuzione previdenziale e a trattenuta Irpef).
Cass. civ. n. 20379/2025Sez. LRv. 676066-01
Riguarda ancheart. 769 Codice civile
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie. 295 <!-- pag. 296 --> Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).
Cass. civ. n. 13038/2025Sez. LRv. 675547-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 1367 Codice civile
Precedenti: 650897-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Idoneità ad eliminare la normale riassorbibilità dei superminimi individuali - Sussistenza - Vincolo "sine die" per la parte datoriale - Esclusione - Potere del datore di lavoro di sottrarsi all'osservanza di tale uso aziendale - Condizioni - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI In genere.
La naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare sine die la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l. Telecomunicazioni, che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto).
Cass. civ. n. 12473/2025Sez. LRv. 675543-01
Riguarda ancheart. 1373 Codice civileart. 1374 Codice civileart. 2077 Codice civileart. 2078 Codice civile
Precedenti: 655017-01, 638966-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Definizione - Conseguenze - Turni di pernottamento presso il luogo di lavoro - Obbligatorietà - Diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. cooperative sociali del 2010.
In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
Cass. civ. n. 10648/2025Sez. LRv. 674760-01
Riguarda ancheart. 36 Costituzioneart. 2109 Codice civile
Precedenti: 669026-01, 662656-01
Retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost. - Valutazione officiosa - Ammissibilità - Giusto salario minimo costituzionale - Parametri - Individuazione.
La Sezione Lavoro, in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente, ha affermato i seguenti principi: «Nell’attuazione dell’art. 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2, c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022».
Cass. civ. n. 27713/2023Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 36 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).