Art. 2099 c.c.Retribuzione

[1]La retribuzione del prestatore di lavoro puo' essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalita' e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

[2]In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione e' determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

[3]Il prestatore di lavoro puo' anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2099 · fonte su Normattiva