Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Cessione di azienda o di ramo - Lavoratori ceduti - Trattamenti previsti dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso il cedente - Applicabilità - Limiti - Autonoma contrattazione di pari livello presso la cessionaria - Effetti - Onere della prova - Fondamento.
In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto o dall'uso aziendale in essere presso la cedente, avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione un'autonoma contrattazione di pari livello la quale, in tal caso, si sostituisce a quella in vigore presso la cedente, con onere della prova circa la relativa esistenza in capo alla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto azionato ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c..
Cass. civ. n. 24676/2025Sez. LRv. 676576-01
Riguarda ancheart. 2077 Codice civile
Precedenti: 670692-01, 663006-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Effetti.
In conseguenza del trasferimento di azienda - che si configura in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, senza che sia necessario un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione e potendo, quindi, avvenire il trasferimento in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo -, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso dei prestatori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti della parte datoriale subentrante i diritti precedentemente maturati ed esercitabili nei confronti del cedente.
Cass. civ. n. 24207/2025Sez. LRv. 676192-01
Precedenti: 593521-01, 626488-01, 668341-01
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Cessione di azienda - Prognosi di continuazione dell'attività - Onere di verifica del cedente - Esclusione - Fondamento.
La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi di continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele, quali la previsione della responsabilità solidale di cedente e cessionario per i debiti nei confronti dei dipendenti o l'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost..
Cass. civ. n. 24205/2025Sez. LRv. 676172-01
Riguarda ancheart. 41 Costituzione
Precedenti: 647535-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Art. 2112 c.c. - Retrocessione di azienda alla scadenza del contratto di affitto - Applicabilità - Fondamento.
La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione di azienda al termine del relativo contratto di affitto, essendo finalizzata a tutelare i lavoratori ogniqualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario.
Cass. civ. n. 23840/2025Sez. LRv. 676176-01
Precedenti: 675626-01, 650570-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Diritto alle ferie - Maturazione in assenza di lavoro effettivo - Condizioni - Impossibilità di esecuzione della prestazione per causa indipendente dalla volontà del lavoratore - Necessità - Fattispecie.
Il diritto alle ferie, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020, nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, matura, pur in assenza di lavoro effettivo, in ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nel ravvisare una siffatta ipotesi di impossibilità nell'illegittimo rifiuto, da parte del cessionario di ramo d'azienda, di ricevere la prestazione lavorativa del lavoratore ivi occupato, disconoscendone il diritto a passare alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c., aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della maturazione delle ferie, la collocazione in cassa integrazione del lavoratore e il suo successivo distacco presso terzi, disposti dal datore di lavoro cedente a causa del rifiuto anzidetto).
Cass. civ. n. 23561/2025Sez. LRv. 676163-01
Riguarda ancheart. 2109 Codice civileart. 1206 Codice civile
Precedenti: 660832-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Requisiti - Autonomia funzionale e preesistenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della 275 <!-- pag. 276 --> cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente).
Cass. civ. n. 18947/2025Sez. LRv. 675846-01
Riguarda ancheart. 32 d.lgs. 276/2003
Precedenti: 662089-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Ambito di applicazione - Sostituzione del titolare per successione mortis causa - Inclusione - Ragioni.
La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga mortis causa, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria.
Cass. civ. n. 16799/2025Sez. LRv. 675626-01
Riguarda ancheart. 752 Codice civileart. 754 Codice civile
Precedenti: 585805-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).