Art. 2112 c.c.Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

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[1]In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente al trasferimento.

[2]L'acquirente e' obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreche' l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

[3]Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[4]Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 27 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2112 · fonte su Normattiva