Art. 2112 c.c.Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

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[1]((In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

[2]L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[3]L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente)).

[4]Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda.

Testo vigente dal 27 gennaio 1991 al 8 marzo 2001 · versione 90 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2112 · fonte su Normattiva