Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta - Fattispecie.
La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che svolgeva, quale iscritto alla Federazione Italiana 129 <!-- pag. 130 --> Pesistica, attività fisiche incompatibili con le limitazioni prescrittegli dal medico aziendale ai fini della idoneità allo svolgimento delle specifiche mansioni cui era adibito).
Cass. civ. n. 28367/2025Sez. LRv. 676850-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civile
Precedenti: 669703-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 151 del 2001 - Natura e funzione - Utilizzazione per finalità diverse - Conseguenze - Rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa - Configurabilità.
In tema di congedo parentale, l'art. 32, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.
Cass. civ. n. 24922/2025Sez. LRv. 676496-01
Riguarda ancheart. 1 legge 53/2000art. 32 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Precedenti: 647192-01, 673673-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Rapporto con la diversa valutazione di analogo inadempimento di un diverso dipendente - Esclusione.
Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore é tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, dal momento che solo l'identità delle situazioni potrebbe privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, nella motivazione di ciascun licenziamento, una comparazione con quelle assunte in fattispecie analoghe.
Cass. civ. n. 24100/2025Sez. LRv. 676144-01
Precedenti: 612123-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dirigente amministratore della società datrice di lavoro - Atti contrari ai valori dell'ordinamento, adottati in veste di amministratore - Rilevanza - Avallo da parte della società e cessazione della carica di amministratore al momento del licenziamento - Irrilevanza - Fattispecie.
La giusta causa di licenziamento è configurabile nella condotta contraria ai valori dell'ordinamento, posta in essere dal dirigente nella concomitante qualità di amministratore della società datrice di lavoro, irrilevante essendo l'avallo prestato dalla società rispetto a tale condotta o l'avvenuta cessazione del dirigente, al momento del licenziamento, dalla carica di socio o amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ravvisato la giusta causa di licenziamento del dirigente nella creazione e gestione di fondi extrabilancio, asseritamente assentite dai precedenti vertici proprietari della società, ritenendo tale comportamento, anche se posto in essere nell'esercizio della pregressa carica di amministratore, idoneo, per la sua portata, a far venir meno il vincolo fiduciario relativo al rapporto di lavoro in essere).
Cass. civ. n. 23667/2025Sez. LRv. 676164-01
Riguarda ancheart. 2106 Codice civile
Precedenti: 673807-01, 672591-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Destituzione ex art. 45 r.d. n. 148 del 1931 - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Presupposti - Mancata sorveglianza - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. · TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI In genere.
La destituzione prevista, dall'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931, per il lavoratore dei servizi pubblici di trasporto che consapevolmente si appropri o contribuisca a che altri si approprino di beni aziendali, in quanto sanzione espulsiva senza preavviso, costituisce una forma di licenziamento per giusta causa ed è applicabile anche in caso di omessa vigilanza e denuncia, da parte del responsabile, circa gli ammanchi di denaro dovuti alla condotta fraudolenta di altri lavoratori, non richiedendo un concorso doloso nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'impugnativa della destituzione, avendo accertato che la lavoratrice aveva intenzionalmente avallato una prassi di omessa contabilizzazione di movimenti di denaro e di biglietti, rendendo così possibili, se non anche agevolando, azioni di appropriazione indebita).
Cass. civ. n. 23318/2025Sez. LRv. 676158-01
Riguarda ancheart. 45 r.d. 148/1931
Precedenti: 646120-02
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Buste paga sottoscritte per "ricevuta" - Prova dell'avvenuto pagamento - Esclusione - Efficacia probatoria - Limiti.
Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
Cass. civ. n. 20392/2025Sez. LRv. 675770-01
Riguarda ancheart. 2113 Codice civileart. 2118 Codice civileart. 1 legge 4/1953art. 3 legge 4/1953
Precedenti: 640406-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Proporzionalità tra sanzione e fatto addebitato - Valutazione - Coscienza e volontà dell'azione - Accertamento - Necessità.
In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato, il giudice di merito, prima ancora di indagare il grado della colpa o l'intensità dell'elemento intenzionale, deve valutare la condizione psichica del lavoratore, onde accertare se abbia agito con coscienza e volontà.
Cass. civ. n. 20311/2025Sez. LRv. 676105-01
Riguarda ancheart. 3 Licenziamenti individualiart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 574932-01, 621909-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO Divieto di licenziamento della lavoratrice madre - Esclusione in caso di colpa grave - Presupposti - Accertamento - Criteri - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
L'accertamento in concreto della sussistenza della colpa grave, idonea a rendere inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151 del 2001, deve estendersi ad un'ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e alla considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, risolvendosi comunque in un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente immune da vizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato la colpa grave della lavoratrice, licenziata nonostante lo stato di gravidanza, nella falsificazione di alcuni fax inviati per giustificare la propria assenza per malattia).
Cass. civ. n. 19367/2025Sez. LRv. 675833-01
Riguarda ancheart. 54 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Precedenti: 618944-01, 642828-01
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Giusta causa - Nozione - Inadempimento "di non scarsa importanza" - Necessità.
Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Cass. civ. n. 16802/2025Sez. LRv. 675660-01
Riguarda ancheart. 1751 Codice civile
Precedenti: 646888-01, 655854-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda).
Cass. civ. n. 11584/2025Sez. LRv. 675538-01
Riguarda ancheart. 3 Licenziamenti individualiart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 647505-01, 655610-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente assente per malattia - Svolgimento di attività extra-lavorative - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Valutazione ex ante - Contenuto - Fattispecie.
Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).
Cass. civ. n. 11154/2025Sez. LRv. 675257-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 1375 Codice civileart. 2104 Codice civileart. 2105 Codice civileart. 2110 Codice civile
Precedenti: 650900-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo - 101 <!-- pag. 102 --> Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.
In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.
Cass. civ. n. 1229/2025Sez. LRv. 673570-01
Riguarda ancheart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 671226-01, 645804-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).