Il gruppo degli articoli 2120-2123 riguarda l'indennità di anzianità, dettando per essa una disciplina che, pur ispirandosi ai principi generali già accolti e consolidati nella legislazione speciale e nella giurisprudenza, vi apporta tuttavia talune modifiche, precisazioni e perfezionamenti, di cui era sentito il bisogno. Nell'art. 2120 risultano determinate anzitutto le condizioni per l'acquisto del diritto all'indennità, ricorrenti in ogni caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, quando non sia dovuta a colpa o a dimissioni volontarie del prestatore di lavoro. Non si è creduto necessario specificare l'entità della colpa, bastando applicare le regole generali sull'inadempienza contrattuale, tenuto conto dei complessi doveri di comportamento del prestatore di lavoro in relazione alla diversa natura dell'impresa. Circa le dimissioni volontarie, si è presa nella debita considerazione la diffusa e non ingiustificata tendenza ad ammettere, anche in loro presenza, il diritto all'indennità di anzianità, specie ove si configuri questa come un supplemento di retribuzione, trattenuto nel corso del rapporto per essere poi corrisposto, a scopo di previdenza, alla sua cessazione. Tuttavia non è parso opportuno enunciare in proposito un principio generale, che, col favorire le dimissioni, avrebbe potuto nuocere a quel fine di previdenza, che è insito nell'istituto dell'indennità, e nel tempo stesso rilassare i vincoli morali che legano il prestatore di lavoro all'impresa. Si è lasciato pertanto alle norme corporative la facoltà di disciplinare il caso, entro i limiti e con le cautele convenienti. Nello stesso art. 2120 sono inoltre fissati i criteri di massima per la determinazione dell'indennità, che si riassumono nel rapporto proporzionale agli anni di servizio sulla base dell'ultima retribuzione e in relazione alla categoria del prestatore di lavoro, rimettendo alle norme corporative, o, in mancanza, agli usi o all'equità la specifica applicazione dei detti criteri. È parimenti riservata alle norme corporative la facoltà di sostituire all'indennità forme equivalenti di previdenza. L'art. 2121 regola il computo delle due indennità di preavviso e di anzianità in rapporto alle varie forme con cui può essere corrisposta la retribuzione, adottando in materia criteri già prevalsi nella vigente disciplina legislativa, corporativa e consuetudinaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 858