Lo scioglimento parziale del rapporto sociale può aver luogo per cause diverse, che sono: la morte del socio, la dichiarazione di recesso, l'esclusione. La morte del socio importa come conseguenza immediata, ove non sia diversamente convenuto, l'obbligo dei soci superstiti di liquidare la quota agli eredi: per la continuazione della società con gli eredi è necessario un accordo fra questi e i soci superstiti (art. 2284). Il recesso del socio è legalmente ammesso in due ipotesi: nella società contratta senza determinazione di tempo e quando esiste una giusta causa. Si è però espressamente riconosciuto (art. 2285) che il contratto sociale possa prevedere altre cause di recesso. L'esclusione del socio, cioè l'estromissione del socio dalla società, può essere automatica, come avviene nel caso di fallimento del socio o nel caso in cui un creditore particolare del socio abbia ottenuto la liquidazione della quota (art. 2288), o invece subordinata ad una deliberazione dei soci (art. 2287), oltre che al verificarsi di una delle cause di esclusione, come avviene nel caso di inadempienza del socio alle obbligazioni verso la società, di interdizione, di inabilitazione o di condanna a una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, di perimento della cosa di cui è conferito il godimento o la proprietà, in quest'ultimo caso se la cosa è perita prima che sia acquistata alla società (art. 2286). La liquidazione della quota del socio uscente avviene in tutti i casi secondo i criteri stabiliti nell'art. 2289, i quali riproducono quelli già accolti nel codice di commercio. L'uscita del socio dalla società non fa venir meno la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni antecedenti al giorno dello scioglimento: anche questo è un principio che deriva dal codice di commercio, e che soltanto, per tutelare la buona fede dei terzi, è stato completato rendendo nei loro confronti inopponibile l'avvenuto scioglimento, quando, non essendo stato divulgato con mezzi idonei, l'abbiano ignorato senza loro colpa (art. 2290). DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 937
La società in nome collettivo conserva nel nuovo codice immutati i caratteri essenziali, che le sono stati impressi dalla lunga tradizione: organizzazione su base personale, responsabilità illimitata e solidale dei soci. La sua disciplina rimane pertanto nelle linee essenziali quella già posta nel codice di commercio, e le innovazioni si limitano alla risoluzione di problemi particolari che sorgevano di fronte al codice abrogato. Unica differenza fondamentale, rispetto all'interpretazione dominante del codice di commercio, è quella che nel sistema del nuovo codice non è riconosciuta alla società in nome collettivo la personalità giuridica, ma soltanto l'autonomia patrimoniale. Come già è stato rilevato, dal punto di vista strutturale la società in nome collettivo non si differenzia dalla società semplice: e ciò spiega come alla disciplina della società semplice si faccia richiamo per quanto non sia espressamente regolato (art. 2293). Esistono tuttavia degli elementi differenziatori che è necessario porre in luce. Dal punto di vista formale, la costituzione della società in nome collettivo è sottoposta all'osservanza di formalità che culminano nella iscrizione nel registro delle imprese (articoli 2295 e 2296): alla pubblicità dell'atto costitutivo corrisponde la pubblicità delle sue modificazioni (articoli 2300, 2306 e 2307), degli atti che conferiscono o limitano i poteri di rappresentanza (art. 2298), della creazione di sedi secondarie (art. 2299), della nomina dei liquidatori (art. 2309), della estinzione della società (art. 2312). La pubblicità ha tuttavia un'efficacia puramente dichiarativa e ad essa sono connessi quegli effetti negativi e positivi che derivano dall'iscrizione nel registro delle imprese, e che sono esplicitamente affermati per ciò che riguarda la mancata iscrizione dell'atto costitutivo nell'art. 2297, per ciò che riguarda le limitazioni della rappresentanza nell'art. 2298, per ciò che riguarda la modificazione dell'atto costitutivo nell'art. 2300, per ciò che riguarda la nomina dei liquidatori nell'art. 2310. Solo per ciò che riguarda la riduzione del capitale e la proroga della società l'iscrizione nel registro delle imprese assume un significato diverso, in quanto da tale fatto si fa dipendere il decorso del termine per l'opposizione concessa ai creditori sociali o, rispettivamente, a quelli particolari del socio (articoli 2306 e 2307). Dal punto di vista sostanziale, la società in nome collettivo si differenzia dalla società semplice, in quanto non è consentito ai soci limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 2291); in quanto nei confronti dei soci è espressamente sancito il divieto di concorrenza (art. 2301); in quanto ancora l'autonomia patrimoniale, pure in difetto della personalità giuridica, è riconosciuta in maniera più netta, affermandosi l'obbligo dei creditori sociali di escutere il patrimonio della società prima di agire nei confronti dei singoli soci (art. 2304), ed escludendosi il diritto del creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota (art. 2305). Altre differenze sono connesse al diverso campo di applicazione che è proprio dei due tipi di società: essendo infatti la società in nome collettivo una forma tipica di esercizio collettivo di un'attività commerciale, la partecipazione di un incapace alla società viene subordinata alle autorizzazioni previste negli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 (art. 2294); si impone la tenuta delle scritture contabili (art. 2302) e la conservazione delle medesime per il periodo di dieci anni (art. 2312); si dispone lo scioglimento della società per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa) e in conseguenza della dichiarazione di fallimento, dichiarazione quest'ultima che, per il principio affermato dall'art. 2221, non può aversi se la società ha per oggetto un'attività non commerciale (art. 2308).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 938